Pegno e diritto di sequela, cosa dice la legge e chi riguarda tale diritto
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Direttore: Alessandro Plateroti

Diritto di sequela nel pegno: Come funziona e cosa dice la legge

Avvocato ufficio legge

Il pegno e il diritto di sequela, tutto ciò che occorre conoscere

Pegno e diritto di sequela

Se il pegno viene accettato totalmente dalla persona che chiede il prestito, quest’ultima non può opporre al creditore le eccezioni motivate previste dalla legge.

E l’esecuzione forzata intesa come diritto reale e quindi disciplinata dal diritto di sequela, può essere fatta anche se il bene pignorato è divenuto di terzi.
A seguire un esempio di questa metodologia:

Un soggetto mutuatario effettua un iscrizione all’ipoteca al fine di garantire il debito che ha accumulato.
In sostanza facendo ciò fornisce all’ente creditizio il potere di espropriazione del bene dove grava l’ipoteca anche se ormai tale bene o un numero maggiori di beni, sono di proprietà di terzi e quindi non più appartenenti al soggetto debitore che ha stipulato contratto vincolante con l’ente che ha erogato originariamente il prestito

Beni immobili e Pegno

Il pegno è un diritto reale applicabile sui beni mobili non registrati tra cui figurano:

  • crediti
  • mobili
  • altri diritti reali mobiliari

che sono del soggetto debitore ma possono anche essere di un terzo.
Il creditore in quest’ultimo caso acquisisce tali beni sempre per ripianare il credito precedentemente elargitore al soggetto attualmente debitore.

Come agiscono i pegni?

La scelta è del soggetto erogante e può essere condotta attraverso ogni forma.
Alcuni esempi:

  • accordo contrattuale
  • accordo verbale
  • nei confronti di terzi (con atto scritto in questo caso e con data certa)

Prendendo ad esempio quest’ultimo caso occorre però che nella scrittura del caso siano anche indicate le cifre del credito garantito, l’ammontare dello stesso, e che venga indicato l’immobile o il bene costituito in pegno.

Nei casi di pegni di credito e parlando sempre di terzi, occorre l’atto scritto e la notifica al debitore relativa alla costituzione del pegno o alternativamente l’accettazione del soggetto debitore fatta attraverso un atto recante la data certa.

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ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2021 10:26

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